Aprile 30, 2025

STATUTO

“Auser Provincia di Fermo – APS associazione
territoriale per l’invecchiamento attivo”

STATUTO

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SOMMARIO
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 3
ART. 1 Denominazione, sede e durata 3
ART. 2 Scopo, finalità e attività 3
TITOLO II ASSOCIATI 6
ART. 3 Persone fisiche associate 6
ART. 4 Diritti e obblighi degli associati 6
ART. 5 Perdita della qualifica di associato 7
ART. 6 Associazioni affiliate 7
ART. 7 Requisiti di ammissione delle nuove associazioni 8
ART. 8 Ammissione 8
ART. 9 Cessazione della condizione di affiliazione 9
ART. 10 Regolamento disciplinare 10
ART. 11 Congresso 10
TITOLO III AUSER REGIONALI E TERRITORIALI 10
ART. 12 Centri Regolatori 10
ART. 13 Auser regionali 11
ART. 14 Auser territoriali 11
ART. 15 Titolarità e tutela dei dati 12
TITOLO IV ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 12
ART.16 Organi 12
ART. 17 Assemblea Territoriale dei delegati 12
ART. 18 Il Comitato Direttivo 13
ART. 19 Presidente 15
ART. 20 Elezione del Presidente e della presidenza territoriale 15
ART. 21 Presidenza 16
ART. 22 Organo di controllo 16
ART. 23 Revisione legale dei conti 17
ART. 24 Commissione di Garanzia 17
TITOLO V RISORSE ECONOMICHE 18
ART. 25 Patrimonio 18
ART. 26 Divieto di distribuzione degli utili 18
TITOLO VI BILANCIO E AMMINISTRAZIONE 18
ART. 27 Bilancio preventivo 18
ART. 28 Bilancio consuntivo 19
ART. 29 Bilancio sociale 19
ART. 30 Adempimenti 19
ART. 31 Libri sociali 19
ART. 32 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo 20
TITOLO VII RESPONSABILITA’ E INCOMPATIBILITA’ 20
ART. 33 Disposizioni circa la responsabilità 20
ART. 34 Conflitto di interessi e incompatibilità 20
TITOLO VIII DISPOSIZIONI ANTIDISCRIMINATORIE 21
ART. 35 Politiche di genere e Pari opportunità 21
TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI 21
ART. 36 Rinvio 21

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STATUTO
TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Denominazione, sede e durata

  1. È costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del
    Terzo settore”, ovvero “CTS”) e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di
    attuazione, una associazione non riconosciuta nella forma giuridica di associazione di promozione sociale
    avente la seguente denominazione: “Auser Provincia di Fermo APS associazione territoriale
    per l’invecchiamento attivo” (da ora in avanti denominata “Associazione”). A seguito dell’iscrizione
    dell’associazione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, la denominazione sarà integrata con
    l’acronimo ETS nel seguente modo: “Auser Provincia di Fermo APS associazione
    territoriale per l’invecchiamento attivo – ETS”.
  2. L’Associazione risponde ai requisiti dell’articolo 35 del CTS e sarà iscritta nella sezione “Associazioni di
    promozione sociale” nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all’art. 46, comma 1 del CTS.
  3. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Fermo (FM) in via dell’Annunziata n.1. Il trasferimento
    della sede associativa all’interno del territorio comunale non comporta modifica statutaria.
  4. L’Associazione ha durata illimitata.
  5. L’Associazione aderisce alla rete associativa Auser (in seguito denominata “Auser”) ai sensi dell’art.41
    comma 2 del Codice del Terzo Settore, condividendone le finalità e i principi dello Statuto.

ART. 2

Scopo, finalità e attività

  1. L‘Associazione è una associazione di promozione sociale, priva di scopo di lucro, che persegue finalità
    civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  2. L’Associazione ha lo scopo di promuovere una nuova cultura della longevità, attraverso
    l’invecchiamento attivo, e di orientare e valorizzare la memoria, le disponibilità e le competenze delle
    persone anziane, come una opportunità e una risorsa per la società, per sostenere il recupero della
    memoria collettiva, per realizzare un rinnovato rapporto tra le generazioni e con le istituzioni, per la tutela,
    la diffusione, lo sviluppo dei diritti, per lo sviluppo di nuove comunità locali solidali e aperte.
  3. Per il perseguimento di tali scopi, l’Associazione svolge, supporta e coordina, anche attraverso le
    associazioni aderenti, in via principale le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del CTS:
    a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e
    successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla
    legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
    c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001,
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
    d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive
    modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

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e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e
all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché’ alla tutela degli animali
e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività,
anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di
interesse generale di cui al presente articolo;
j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6, 11 agosto
1990, n. 223, e successive modificazioni;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo
scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore;
q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive
modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni
sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
s) agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016,
n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone
svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non
armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli
utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e
delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000,
n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

  1. L’Associazione svolge una funzione di indirizzo, coordinamento e direzione, nonché la tutela,
    rappresentanza, promozione e supporto, dell’intero sistema associativo territoriale di riferimento delle
    associazioni di promozione sociale della rete associativa Auser. Il tesseramento è unico: l’adesione ad una
    delle associazioni di promozione sociale Auser di base (di norma le “Affiliate”) comporterà
    automaticamente l’iscrizione all’Associazione e alla rete Auser.
  2. L’Associazione persegue esclusivamente finalità di utilità sociale di interesse generale attraverso la
    promozione sul territorio delle attività di promozione sociale, ispirandosi alla Carta dei Valori e al Codice
    Etico Auser. Le Affiliate sono operative in ragione della loro specifica scelta del tipo di attività, risultano
    necessarie ed insostituibili per l’insediamento territoriale e le azioni di prossimità, nell’ambito degli indirizzi
    del progetto sociale Auser, che individua nella persona e nel territorio il fulcro della sua iniziativa. Pertanto
    le strutture territoriali devono essere statutariamente strutturate e registrate secondo le normative di
    riferimento.

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  1. Per il conseguimento dei fini istituzionali l’Associazione si avvale prevalentemente di prestazioni dei
    volontari impegnati negli enti affiliati con il rimborso delle spese sostenute nell’espletamento delle attività
    in conformità alle disposizioni di cui all’art.17, terzo e quarto comma, del Codice del Terzo Settore.
  2. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di
    altra natura esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento della stessa. In ogni caso, il
    numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero
    dei volontari o in alternativa al 5% del numero degli associati.
  3. L’Associazione ritiene i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana, nata dalla
    Resistenza, come un tratto essenziale della propria identità.
  4. L’Associazione è impegnata a operare per la pace nella giustizia, a sostegno della legalità internazionale e
    per il rafforzamento della rappresentatività e autorità dell’Onu e, congiuntamente, per l’avvio di un nuovo
    modello di sviluppo sociale ed economico globalmente sostenibile ed estensibile. L’Auser è altresì
    impegnata nel rafforzamento dell’Unione Europea quale soggetto unitario federale, con una forte
    dimensione sociale e a tale fine contribuisce alla definizione della legislazione sociale europea, alla
    integrazione europea e al ripudio di ogni forma di discriminazione a partire da quelle di genere, di razzismo
    e di integralismo religioso, della pena di morte e di ogni forma di violenza.
  5. A partire da quanto enunciato nell’Art.2 comma 2 del presente Statuto, l’Associazione svolge, sulla
    base di progetti propri, o concordati con altri soggetti del terzo settore, e in un rapporto sinergico con i
    servizi pubblici, attività a favore delle persone, a partire da quelle fragili o che sono in stato di maggior
    disagio, senza discriminazioni di età, genere, cultura, religione, cittadinanza; ne promuove e sostiene, anche
    sul piano formativo, l’autorganizzazione e il mutuo aiuto. Favorisce i processi di formazione sociale di una
    domanda sia di servizi che di beni e di costruzione di reti comunitarie per l’accrescimento della coesione
    sociale, la crescita ecosostenibile e la valorizzazione dei beni comuni. Promuove la solidarietà e la giustizia
    sociale, la promozione sociale, l’apprendimento permanente, come fondamento di una cittadinanza attiva e
    responsabile.
  6. L’Associazione si propone di diffondere la cultura della legalità e pertanto persegue finalità di lotta a
    tutte le mafie e ad ogni altra forma di criminalità organizzata.
  7. Per l’attuazione delle proprie finalità e dei propri programmi e in stretta coerenza con essi,
    l’Associazione può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con altre
    associazioni, Enti Pubblici – ai sensi degli artt. 55 e 56 del CTS – e privati, sia a livello internazionale che
    nazionale, regionale, territoriale; può promuovere la costituzione di fondazioni, centri studi, istituti culturali
    e scientifici, associazioni, federazioni o confederazioni, osservatori.
  8. L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle
    di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con
    apposito Decreto ministeriale, individuate dall’Assemblea Nazionale dei delegati.
  9. L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa e
    mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore,
    impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti – attraverso la richiesta a terzi di
    donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse
    generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il
    pubblico.
  10. L’Associazione è promossa dalle Associazioni Auser di promozione sociale operanti nel territorio di
    riferimento.

TITOLO II
ASSOCIATI
ART. 3

Persone fisiche associate

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  1. In coerenza con quanto previsto dallo Statuto della rete associativa Auser, possono associarsi persone
    fisiche, senza nessuna distinzione di etnia, genere, religione, cultura e appartenenza politica, tutti coloro
    che condividono gli scopi del presente statuto, del codice etico, le finalità dell’Associazione e che
    partecipano alle attività della medesima con la loro opera, competenze e conoscenze.
  2. Gli associati persone fisiche aderiscono all’Associazione tramite le associazioni Auser di base, di norma
    le Affiliate.
  3. Ai sensi del dell’Art.2 comma 2 del presente statuto il tesseramento è unico: l’adesione ad una delle
    associazioni di promozione sociale Auser di base (di norma le “Affiliate”) comporterà automaticamente
    l’iscrizione all’Associazione e alla rete Auser.
  4. Il numero degli associati persone fisiche è illimitato.
  5. L’ammissione degli associati persone fisiche è fatta con deliberazione del Comitato Direttivo
    dell’associazione Auser di base su domanda dell’interessato. La domanda dovrà contenere l’indicazione del
    nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di
    posta elettronica. La deliberazione deve essere comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli
    associati.
  6. Il Comitato Direttivo dell’associazione Auser di base deve entro sessanta giorni motivare la
    deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarlo all’interessato. L’interessato può entro
    sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull’istanza si pronunci la
    Commissione di Garanzia Regionale dell’Auser.
  7. L’iscrizione è incompatibile con l’appartenenza ad associazioni segrete. Lo status di associato ha
    carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse
    adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti
    o a termine.

ART. 4

Diritti e obblighi degli associati

  1. Gli associati hanno il diritto di:
     eleggere gli organi associativi in ottemperanza a quanto previsto dal CTS e di essere eletti negli stessi;
     essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
     frequentare i locali dell’Associazione;
     partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione;
     concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
     essere rimborsati, per i servizi dall’Associazione, delle spese effettivamente sostenute e documentate
    secondo le modalità previste ai sensi dell’art.17, terzo e quarto comma, del Codice del Terzo Settore;
     prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri
    associativi.
  2. Gli associati hanno l’obbligo di:
     rispettare il presente Statuto, il codice etico Auser e gli eventuali Regolamenti interni;
     svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,
    anche indiretto;
     versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente
    stabiliti dal Comitato Direttivo ed a prestare, nei limiti delle loro possibilità, la propria opera per il
    conseguimento degli scopi sociali dell’Associazione.
  3. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
  4. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
  5. Il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

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ART. 5

Perdita della qualifica di associato

  1. La qualifica di associato si perde per decesso, recesso o esclusione.
  2. In particolare, l’associato che contravvenga gravemente agli obblighi del presente Statuto, del codice
    etico, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arrechi gravi
    danni materiali o morali all’Associazione, può essere escluso con effetto immediato dall’associazione
    mediante delibera del Comitato Direttivo dell’associazione presso la quale ha sottoscritto la tessera, su
    indicazione della Commissione di Garanzia Regionale. La deliberazione di esclusione dovrà essere
    comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
  3. L’esclusione può avvenire anche per mancato pagamento della quota associativa. A tal fine è previsto, da
    parte del Comitato Direttivo dell’associazione presso la quale l’associato ha sottoscritto la tessera, l’invio di
    un sollecito con la fissazione del termine improrogabile di 60 giorni, oltre il quale il mancato pagamento
    della quota deve intendersi causa di esclusione. L’esclusione dell’associato avviene mediante deliberazione
    dello stesso Comitato Direttivo, adeguatamente comunicata all’associato, e nei confronti della quale
    quest’ultimo può presentare ricorso entro i successivi 30 giorni. Se il ricorso non viene presentato,
    l’associato può considerarsi decaduto e viene cancellato dal Libro Soci.
  4. L’associato può sempre recedere dall’Associazione.
  5. Chi intende recedere dall’Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Comitato
    Direttivo.
  6. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato con la ricezione della comunicazione da parte del
    Comitato Direttivo.
  7. I diritti di partecipazione all’Associazione non sono trasferibili.
  8. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
  9. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non hanno alcun diritto sul
    patrimonio della stessa.

ART. 6
Associazioni affiliate

  1. In coerenza con quanto previsto dallo Statuto della Rete Associativa Auser, le Associazioni affiliate, ove
    presenti, sono istanze di base dell’Associazione. Partecipano a pieno titolo alla vita democratica
    dell’Associazione nell’ambito delle regole statutarie e regolamentari previste, quindi, attraverso gli
    organismi preposti, alla progettazione delle politiche sociali territoriali e della programmazione delle attività
    di volontariato e di promozione sociale, secondo modalità previste con apposite disposizioni esecutive
    interne emanate dall’Auser regionale e territoriale d’intesa con i presidenti delle associazioni affiliate.
  2. Le Associazioni affiliate all’Auser devono essere iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
  3. Le affiliate sono obbligate, come vincolo di affiliazione e di appartenenza, a rispettare, nello svolgimento
    delle attività e della propria vita interna, i valori e l’identità associativa, nonché i vincoli dello Statuto, del
    codice etico, dei regolamenti e delle procedure, anche in materia di protezione dei dati personali, a
    cominciare dall’obbligo di non poter sottoscrivere accordi e convenzioni senza coinvolgere il centro
    regolatore di riferimento e condividerne i contenuti delle intese stesse.
  4. Le affiliate, fermo restando il divieto posto dal Codice del Terzo Settore di svolgere attività che non
    siano elencate all’articolo 5 del Codice stesso, salvo quelle diverse ai sensi dell’Art.6 del CTS, qualora
    decidessero di aprire la partita IVA devono avere, obbligatoriamente, la preventiva autorizzazione da parte
    del proprio centro regolatore. Centro regolatore che avrà il compito di monitorare, controllare e verificare
    gli andamenti di queste attività. Il non rispetto di queste norme ricadrà nell’applicazione delle sanzioni
    previste per quanto riguarda il ritiro dell’affiliazione.

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  1. Nel rispetto dei vincoli di affiliazione e partecipazione alla rete associativa le associazioni affiliate,
    nonché le strutture di direzione, mantengono la propria autonomia, e rispondono pertanto in proprio del
    loro operato e di quanto svolto sul piano amministrativo, contabile e patrimoniale.

ART. 7

Requisiti di ammissione delle nuove associazioni

  1. Per aderire all’Auser in qualità di affiliate le Associazioni devono prevedere nei loro Statuti:
     scopi corrispondenti e coerenti con quanto previsto dal presente Statuto e dalla normativa vigente
     prestazioni conformi ad uno standard previsto da apposite disposizioni esecutive ovvero appositi atti
    di indirizzo Auser;
     stipula delle convenzioni con le Amministrazioni Pubbliche, di norma, in maniera congiunta con
    l’Auser regionale o territoriale, secondo modalità previste da disposizioni esecutive ovvero atti di
    indirizzo Auser;
     regime dei diritti e degli obblighi degli iscritti ispirato ai principi di democrazia e di parità di
    trattamento;
     struttura degli organi conforme agli atti di indirizzo Auser;
     diritto dell’Auser regionale e territoriale di partecipare alle riunioni della associazione affiliata;
     ammissione, in sede di assemblea, di non più di una delega per ogni iscritto presente;
     sistemi di elettorato attivo e passivo conformi ai criteri stabiliti da apposite disposizioni esecutive/atti
    di indirizzo Auser, ispirato all’obiettivo di cui al comma seguente;
     sistemi di rappresentanza commisurati al numero degli iscritti Auser in possesso della tessera ed in
    regola con il versamento della quota associativa, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla rete
    associativa in materia di politiche di genere, pari opportunità e contrasto ad ogni discriminazione;
     utilizzo dell’applicativo informatico nazionale per tutte le attività previste;
     adozione di un bilancio tipo con relativo piano dei conti, come da apposite disposizioni esecutive
    ovvero appositi atti di indirizzo Auser;
     istituzione dell’Organo di Controllo in conformità dei dettati dell’art.30 del CTS e composto secondo i
    criteri di cui agli artt. 22 e 23 del presente statuto;
     adozione del nome “Auser” nella denominazione dell’associazione ed essere ETS iscritte al Registro
    Unico Nazionale del Terzo Settore;
     impegno a rispettare i regolamenti e gli accordi Auser in materia di trattamento dei dati personali,
    nonché le eventuali indicazioni e istruzioni del Responsabile della protezione dei dati designato dalla
    rete associativa Auser.
  2. Il venir meno, da parte di una qualsiasi associazione affiliata, di tali requisiti o il sopravvenire di
    comportamenti non coerenti con lo Statuto, il codice etico, i regolamenti, le delibere e gli atti di indirizzo,
    anche in materia di trattamento dei dati personali, determinano l’attivazione delle procedure, previste dal
    presente Statuto, per sanzionare adeguatamente o ritirarne l’affiliazione.

ART. 8
Ammissione

  1. Le associazioni che condividano gli scopi del presente Statuto e che intendano realizzarne le attività
    presentano apposita domanda all’Auser regionale per tramite della struttura territoriale competente per
    territorio con la quale chiedono di essere ammesse all’Auser come affiliate, assumendo la qualificazione di
    Auser-ODV o di Auser-APS, secondo lo scopo sociale prevalentemente perseguito, rispettivamente di
    volontariato o di promozione sociale. Nei casi in cui la struttura territoriale competente non sia costituita,
    la domanda deve essere presentata all’Auser regionale.
  2. L’associazione che chieda di essere ammessa all’Auser in qualità di affiliata deve presentare apposita
    domanda, allegando copia del proprio Statuto e degli eventuali regolamenti; deve inoltre fornire tutti gli
    elementi richiesti dall’Auser.

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  1. Sulla domanda di ammissione delibera il Comitato Direttivo dell’Auser regionale competente. Il
    Comitato Direttivo dell’Auser regionale competente deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di
    rigetto della domanda di ammissione e comunicarlo all’associazione interessata. L’associazione interessata
    può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull’istanza si
    pronunci la Commissione di Garanzia Regionale dell’AUSER.
  2. A seguito dell’ammissione dell’associazione, i suoi soci afferiscono come iscritti all’Auser secondo il
    territorio in cui ha sede l’associazione stessa.
  3. L’associazione aderente notifica, tramite la struttura territoriale, all’Auser regionale le variazioni degli atti
    e degli elementi di cui al primo e al secondo comma del presente articolo.
  4. L’associazione, successivamente alla affiliazione, è tenuta a raccogliere le iscrizioni individuali con il logo
    e la tessera Auser, versando all’Auser il relativo importo, previa trattenuta in suo favore nella misura e
    secondo le modalità indicate annualmente dai centri regolatori regionali e nazionale dell’Auser.

ART. 9

Cessazione della condizione di affiliazione

  1. La condizione di affiliazione all’Auser cessa:
     per recesso dall’affiliazione da parte dell’Associazione;
     per esclusione dall’Associazione.
  2. Il recesso dall’affiliazione deve essere comunicato al Comitato Direttivo dell’Auser regionale
    competente, per il tramite della struttura territoriale. La dichiarazione di recesso ha effetto con la ricezione
    della comunicazione da parte del Comitato Direttivo dell’Auser regionale competente.
  3. A fronte di una richiesta da parte di una struttura territoriale di esclusione di un’affiliata, il centro
    regolatore regionale affida alla propria Commissione di Garanzia il compito di istruire il caso, che dovrà
    concludersi entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Entro quaranta giorni dalla presentazione
    della richiesta, da parte della struttura territoriale, il centro regolatore regionale (e delle Province autonome
    di Trento e Bolzano) dovrà riunire il proprio Comitato Direttivo e deliberare il ritiro dell’affiliazione con
    una maggioranza qualificata dei 2/3 dei votanti. Ciò può avvenire nei casi in cui le associazioni affiliate
    assumano o confermino posizioni e comportamenti incompatibili con l’appartenenza all’Auser in quanto:
     in contrasto con i principi e le norme dello presente Statuto, del codice etico e della carta dei valori;
     in contrasto con le norme di riferimento del volontariato e della promozione sociale, nonché delle
    norme amministrative delle associazioni senza scopo di lucro ivi comprese le norme in materia di
    protezione dei dati e le indicazioni in tal senso del Responsabile della protezione dei dati designato
    dall’Auser nazionale;
     rendano impossibile una corretta dialettica, agibilità e direzione dell’organismo o dell’associazione
    affiliata, al punto da ledere l’immagine stessa dell’Auser.
  4. Entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione dall’Associazione, la Presidenza dell’Affiliata potrà
    fare ricorso, tramite raccomandata, alla Commissione Nazionale di Garanzia, che dovrà esprimersi entro
    trenta giorni dalla data di presentazione del ricorso.
    ART. 10

Regolamento disciplinare

  1. I soci devono attenersi al Regolamento disciplinare previsto dallo Statuto della rete Auser.
  2. Per ogni controversia attinente alla interpretazione del regolamento, si deve richiedere una pronuncia
    dell’Organo di Controllo della rete Nazionale.

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  1. II regolamento disciplinare deve essere reso consultabile da parte dei soci entro trenta giorni dalla
    approvazione.

ART. 11
Congresso

  1. Il Congresso viene convocato ogni quattro anni tramite delibera del Comitato Direttivo. Qualora, allo
    scadere dei quattro anni, il Comitato Direttivo non si attivi in tal senso, lo stesso viene convocato da
    almeno un decimo degli associati.
  2. Il Comitato Direttivo assume il Regolamento Congressuale Nazionale.
  3. Nelle assemblee di base il dibattito e la partecipazione sono aperti a tutti gli associati.
  4. Il voto è consentito in ottemperanza a quanto previsto dal CTS.
  5. Il Congresso inizia con le assemblee di base (di norma associazioni affiliate) e, attraverso l’elezione dei
    delegati, prosegue nelle istanze territoriali, regionali e si conclude con quella nazionale.
  6. Le norme per l’organizzazione dei Congressi ai vari livelli e per l’elezione dei delegati ai congressi nei
    successivi gradi sono previste dal Regolamento congressuale approvato dal Comitato Direttivo della rete
    nazionale.
  7. Il Regolamento congressuale vigente si applica anche in caso di convocazione dei Congressi
    Straordinari.
  8. La platea dei delegati eletti al congresso è l’Assemblea di rappresentanza degli associati e rimane in carica
    fino al Congresso successivo.

TITOLO III

AUSER REGIONALI E TERRITORIALI

ART. 12
Centri Regolatori

  1. In ottemperanza a quanto previsto dagli art. 41 e 92 comma 1/b del D.L. 117/17, le strutture
    statutariamente definite al livello nazionale, regionale, con le province autonome di Trento e Bolzano, e
    territoriale, sono i Centri Regolatori che svolgono attività di autocontrollo e coordinamento, tutela,
    rappresentanza, promozione o supporto degli enti del terzo settore loro affiliati e delle loro attività di
    interesse generale.
  2. Sono titolari dei rapporti con le istituzioni ed i soggetti della programmazione e della progettazione
    sociale, nonché degli accordi, delle intese e delle convenzioni, all’interno del territorio di riferimento
    definito dal proprio congresso.
  3. In tale ambito possono delegare ad una affiliata questa titolarità.
  4. I Centri Regolatori, statutariamente definiti, devono svolgere il compito di coordinamento e
    monitoraggio delle attività e dei comportamenti delle affiliate e dell’intero sistema, avvalendosi anche del
    sistema informatico unico per la registrazione delle attività, dei bilanci e del tesseramento.
    In ossequio a quanto previsto dall’art. 20 del presente Statuto, compete ai Centri Regolatori la proposta di
    candidatura delle Presidenze.

ART. 13
Auser regionali

  1. L’Auser regionale costituisce una articolazione territoriale dell’Associazione, anche se giuridicamente
    autonoma ed è centro regolatore dell’Auser nella Regione di riferimento svolgendo le seguenti funzioni:

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 indirizzo, coordinamento e direzione, nonché la tutela, rappresentanza, promozione e supporto, delle
associazioni aderenti nell’ambito regionale di propria competenza e delle attività di interesse generale
da esse svolte, in coerenza con le indicazioni e le disposizioni della struttura nazionale, anche in
materia di trattamento di dati personali, nonchè la gestione di programmi, progetti e servizi funzionali
alla conduzione associativa nella regione;
 deliberazione sulle richieste di affiliazione;
 coordinamento e monitoraggio delle attività e dei comportamenti delle affiliate e dell’intero sistema
regionale;
 funzioni di rappresentanza di cui all’articolo 47 comma 1 del CTS nei confronti delle associazioni
affiliate aventi la sede legale sul territorio di propria competenza, ivi compresa la rappresentanza ai fini
della corretta tenuta della posizione delle medesime affiliate presso il RUNTS, ai sensi dell’art. 20,
comma 2, lett. a) del d.m. 106/2020, attuativo dell’articolo 48 del Codice.

  1. Nel caso in cui il non rispetto dei vincoli statutari, identitari, del codice etico e della carta dei valori
    dell’Auser riguardi una struttura territoriale, dopo i necessari approfondimenti e confronti con gli
    organismi dirigenti si procederà ad attivare la procedura del commissariamento, secondo le modalità
    previste dal regolamento di cui all’art.10 del presente Statuto.
  2. L’Auser regionale si dota di un proprio Statuto, in conformità con lo Statuto dell‘Auser e in
    ottemperanza alle leggi nazionali, alle rispettive leggi regionali e alle normative peculiari di ciascun
    territorio.
  3. L’Auser regionale istituisce il Servizio Ispettivo Regionale che opera unicamente nell’ambito regionale di
    riferimento e in coordinamento con quello nazionale. La composizione e le modalità di funzionamento
    sono disciplinate dagli Statuti di ciascun Auser regionale.
    ART. 14
    Auser territoriali
  4. L’Auser territoriale costituisce una articolazione organizzativa dell’Auser regionale, anche se
    giuridicamente autonoma, operante a livello provinciale o comprensoriale o metropolitano, svolgendo le
    seguenti funzioni:
     indirizzo, coordinamento e direzione, nonché la tutela, rappresentanza, promozione e supporto, delle
    associazioni aderenti nell’ambito territoriale di propria competenza e delle attività di interesse generale
    da esse svolte, in coerenza con le indicazioni e le disposizioni della struttura regionale e nazionale,
    anche in materia di trattamento dei dati personali, nonchè la gestione di programmi, progetti e servizi
    funzionali alla conduzione associativa a livello territoriale;
     coordinamento e monitoraggio delle attività e dei comportamenti delle affiliate e dell’intero sistema
    territoriale;
     facoltà di verifica della correttezza amministrativa delle associazioni aderenti nell’ambito territoriale di
    propria competenza, qualora queste fossero sprovviste dell’Organo di Controllo;
     funzioni di rappresentanza di cui all’articolo 47 comma 1 del CTS nei confronti delle associazioni
    affiliate aventi la sede legale sul territorio di propria competenza, ivi compresa la rappresentanza ai fini
    della corretta tenuta della posizione delle medesime affiliate presso il RUNTS, ai sensi dell’art. 20,
    comma 2, lett. a) del d.m. 106/2020, attuativo dell’articolo 48 del Codice.

ART. 15

Titolarità e tutela dei dati

  1. L’Associazione garantisce il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali tutelate dalla normativa in
    materia di protezione dei dati personali.

12

  1. A tal fine, in considerazione della struttura organizzativa disciplinata nei precedenti articoli, le strutture
    AUSER sono tra loro contitolari del trattamento.
  2. Il Responsabile della Protezione dei Dati individuato dalla rete Auser svolge le funzioni previste dall’art.
    39 del Reg. UE 2016/679 e le altre eventualmente affidategli, anche a favore e nei confronti delle Strutture
    Regionali, Territoriali e Affiliate.
  3. La Rete Auser approva il Regolamento in materia di protezione dei dati personali che dovrà essere
    eseguito dalle presidenze dei vari livelli territoriali.

TITOLO IV

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ART.16
Organi

  1. Sono organi dell’Associazione:
     l’Assemblea Territoriale dei delegati;
     il Comitato Direttivo;
     il Presidente;
     la Presidenza;
     l’Organo di controllo;

ART. 17

Assemblea Territoriale dei delegati

  1. L’Assemblea congressuale (di seguito, “Assemblea Territoriale dei Delegati” o semplicemente
    “Assemblea”) è l’insieme dei delegati eletti al congresso territoriale dai congressi di base secondo le norme
    stabilite dal regolamento congressuale. L’Assemblea è ritenuta valida con la presenza della maggioranza dei
    delegati aventi diritto al voto.
  2. L’Assemblea congressuale elegge:
     il Comitato Direttivo;
     l’Organo di controllo.
  3. L’Assemblea è il massimo organo deliberante dell’Associazione, decade con la celebrazione del
    Congresso successivo e viene sostituita dall’Assemblea congressuale eletta dal Congresso medesimo. Si
    riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno in sede di approvazione del bilancio consuntivo e in via
    straordinaria su richiesta di almeno due terzi degli aventi diritto.
  4. L’Assemblea delibera sulle linee programmatiche generali.
  5. L’Assemblea è convocata con avviso spedito almeno dieci giorni lavorativi prima di quello fissato per
    l’assemblea con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l’avvenuto ricevimento, ivi compresi telegramma,
    telefax, posta elettronica con conferma di lettura, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di
    ricevimento. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l’ora ed il luogo della riunione e
    l’ordine del giorno.
  6. In caso di impedimento o forza maggiore, il singolo delegato può incaricare un altro socio della sua
    stessa associazione di base a rappresentarlo in Assemblea. In tal caso, ciascun rappresentante può essere
    portatore di una sola delega.
  7. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente.

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  1. L’Assemblea dura in carica per l’intero mandato congressuale e viene eletta ad ogni congresso, di norma
    ogni quattro anni.
  2. L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
     nomina e revoca i componenti degli organi associativi, ad eccezione del Presidente e della Presidenza
    che demanda al Comitato Direttivo ai sensi dall’art. 25 comma 2 del CTS;
     delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del
    Terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
     delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo, e dello Statuto;
     approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
     delibera sulla composizione numerica del Comitato Direttivo;
     delibera sul bilancio consuntivo e sul bilancio sociale;
     delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
     delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua
    competenza.
  3. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
  4. È straordinaria l’Assemblea convocata per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento,
    trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
  5. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più
    uno dei delegati presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli
    associati presenti, in proprio o per delega.
  6. L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei delegati intervenuti. Nelle
    deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
  7. L’Assemblea che delibera le modifiche allo Statuto è regolarmente costituita con la presenza della metà
    più uno degli aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei delegati intervenuti.
  8. L’Assemblea delibera lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione e la
    devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.
  9. L’Assemblea può riunirsi, in casi di particolare necessità e previa apposita specifica contenuta nella
    convocazione, anche mediante videoconferenza sempre che tutti i partecipanti collegati in videoconferenza
    siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo
    reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, ricevere o trasmettere documenti e di
    partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e il
    soggetto verbalizzante. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà
    dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione
    saranno valide.

ART. 18
Il Comitato Direttivo

  1. Il Comitato Direttivo è l’organo di amministrazione ai sensi dell’art. 26 del CTS, eletto dall’Assemblea
    congressuale, in applicazione dell’art. 41 comma 10 del CTS ha il compito di:
     realizzare i deliberati dell’Assemblea e dirigere l’Associazione;
     emanare disposizioni esecutive del presente Statuto;
     eleggere la/il Presidente;
     deliberare sulla composizione numerica della Presidenza;
     su proposta del Presidente, eleggere, tra i suoi componenti, la Presidenza e all’intreno di questa il vice
    Presidente;
     approvare ratificare, su proposta del Presidente, l’eventuale nomina del Direttore;
     decidere la costituzione di istituti e organizzazioni di servizio;

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 convocare convegni e conferenze;
 decidere la nomina dei componenti e dei responsabili delle commissioni e settori di lavoro;
 amministrare il patrimonio dell’Associazione;
 deliberare sul bilancio preventivo;
 deliberare la convocazione dell’Assemblea;
 deliberare sul programma di attività proposto dalla Presidenza territoriale;
 ratificare l’accordo di cui all’art. 26, paragrafo 1 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati
dell’Unione Europea (Regolamento UE 2016/679), se ritenuto necessario dal Responsabile per la
protezione dei dati personali, e assumere il Regolamento sul trattamento dei dati personali per
l’attuazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati nell’Auser;
 deliberare sugli altri oggetti attinenti all’attività dell’Associazione che non siano riservati dal presente
Statuto alla competenza dell’Assemblea, del Presidente o della Presidenza territoriale.

  1. II Comitato Direttivo è composto numericamente secondo la determinazione dell’Assemblea, e
    comunque sempre in numero dispari.
  2. I componenti del Comitato Direttivo vengono eletti dall’Assemblea al Congresso, di norma ogni quattro
    anni, e sono rieleggibili, vengono scelti tra le persone fisiche associate. Entro trenta giorni dalla nomina, i
    componenti del Comitato Direttivo devono chiederne l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo
    Settore, indicando il nome, cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a
    quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione in forma disgiunta o congiunta.
  3. Qualora venga meno un componente del Comitato Direttivo, per decadenza, dimissioni, incompatibilità,
    decesso o revoca, l’Assemblea provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva. In caso
    di deliberazioni, qualora il numero dei componenti presenti sia pari, il voto del Presidente verrà
    considerato doppio.
  4. II Comitato Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice
    Presidente. La convocazione può essere fatta anche per telegramma, oppure fax o posta elettronica con
    conferma di lettura, almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione. II Comitato Direttivo è
    validamente costituito in presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti e delibera con il voto
    favorevole della maggioranza dei componenti presenti.
  5. Il Comitato Direttivo può riunirsi, in casi di particolare necessità e previa apposita specifica contenuta
    nella convocazione, anche mediante videoconferenza sempre che tutti i partecipanti collegati in
    videoconferenza siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di
    intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, ricevere o trasmettere
    documenti e di partecipare alla votazione.
  6. Spetta al Comitato Direttivo dell’Associazione coordinare le attività delle associazioni affiliate affinché
    non assumano o confermino posizioni e comportamenti incompatibili con l’appartenenza all’Associazione
    in quanto:
     in contrasto con i principi e le norme dello Statuto, del codice etico e della carta dei valori Auser;
     in contrasto con le norme di riferimento del volontariato e della promozione sociale, nonché delle
    norme amministrative delle associazioni senza scopo di lucro;
     rendano impossibile una corretta dialettica, agibilità e direzione dell’organismo o dell’associazione
    affiliata, al punto da ledere i principi della reteAuser.
  7. Il Comitato Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale
    risponde direttamente.

ART. 19
Presidente

  1. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei
    confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

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  1. Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo a maggioranza dei presenti.
    3 Il Presidente dura in carica fino al Congresso successivo e può essere eletto per non più di due mandati
    completi o otto anni complessivi.
  2. Il Presidente:
     convoca e presiede l’Assemblea dei delegati;
     convoca e presiede il Comitato Direttivo;
     assume, di concerto con la Presidenza, i collaboratori, il personale della Associazione e stipula i
    contratti di consulenza;
     propone l’eventuale nomina del Direttore e la sottopone alla ratifica del Comitato Direttivo,
    stabilendone i compiti e le funzioni;
     nomina procuratori speciali;
     propone al Comitato Direttivo le candidature degli altri componenti della Presidenza, e tra questi di un
    vice Presidente.
  3. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal vice Presidente.
  4. Il Presidente in carica cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale
    sfiducia, per gravi motivi, decisa dal Comitato Direttivo, con la maggioranza dei presenti.

ART. 20

Elezione del Presidente e
della presidenza territoriale

  1. Ogni volta si debba eleggere il Presidente o componente della Presidenza territoriale, il Centro
    Regolatore superiore esprime una candidatura. Il Comitato Direttivo di riferimento eleggerà al proprio
    interno una Commissione composta da almeno 3 componenti, integrata da un delegato della presidenza
    dell’istanza superiore.
  2. In presenza di una sola proposta la Commissione ha il compito di consultare il Comitato Direttivo di
    riferimento e ascoltare a fini puramente orientativi anche i promotori ispiratori dell’Auser, nonché i
    componenti del Comitato Direttivo dell’Auser ODV di pari livello.
  3. A seguito di tale procedura la Commissione riferirà gli esiti di tale consultazione al Comitato Direttivo
    stesso.
  4. Qualora non vi fosse un orientamento definito su una candidatura sarà facoltà del centro regolatore,
    attraverso la Commissione eletta del Comitato Direttivo, di avviare una fase di ascolto del Comitato
    Direttivo utile per condividere i criteri di scelta della candidatura da porre in consultazione.
  5. E’ facoltà del Centro regolatore ricorrere alla procedura abbreviata, senza la consultazione individuale
    dei componenti il Comitato Direttivo di cui al comma 2 del presente articolo. In tal caso si procederà
    direttamente all’elezione per voto palese ed occorrerà il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  6. Potranno essere presentate candidature personali in alternativa alla proposta del centro regolatore
    qualora il candidato o la candidata raccolgano le firme di almeno il 15% dei componenti il Comitato
    Direttivo.
  7. Per l’elezione della Presidenza, spetta al Presidente della struttura di riferimento il diritto di proporre le
    candidature dei componenti della Presidenza medesima e di sottoporle alla votazione del Comitato
    Direttivo.
  8. Il presente articolo si applica a tutte le strutture che rispondano ai requisiti dell’art. 25 comma 2 del CTS
    e decidono di demandare l’elezione del Presidente e della Presidenza al Comitato Direttivo.

ART. 21
Presidenza

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  1. La Presidenza è composta, sulla base della deliberazione del Comitato Direttivo, da un minimo di tre ad
    un massimo di cinque componenti, incluso il Presidente.
  2. I componenti della Presidenza durano in carica fino al Congresso successivo e possono essere eletti per
    non più di due mandati completi o otto anni complessivi.
  3. La Presidenza:
     propone al Comitato Direttivo i programmi di attività e le altre iniziative dell’Associazione e vigila sulla
    loro realizzazione;
     svolge funzioni di direzione, indirizzo e coordinamento dell’attività dell’Associazione;
     predispone il bilancio consuntivo e preventivo.
  4. Il Presidente invita di norma a partecipare alle riunioni di presidenza il Direttore, ove esista la carica.

ART. 22
Organo di controllo

  1. L’organo di controllo dell’Associazione vigila sull’osservanza della legge, dello Statuto e Codice Etico, e
    sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo,
    amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
  2. L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche,
    solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall’Associazione, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia
    stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del
    monitoraggio svolto dall’Organo di controllo.
  3. I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente,
    ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento
    delle operazioni sociali o su determinati affari.
  4. L’Organo di controllo è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti con voto palese, a
    maggioranza semplice, dall’Assemblea Territoriale dei delegati, anche tra i non soci, e comunque sempre in
    numero dispari.
  5. I componenti dell’Organo di controllo devono rispondere a requisiti di competenza, serietà ed
    esperienza, e, nei confronti degli stessi, trovano applicazione le cause di ineleggibilità e decadenza previste
    dall’art.2399 c.c.. Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’art.
    2397, comma secondo, del codice civile.
  6. L’Organo di controllo elegge al proprio interno il Presidente, cui spetta la responsabilità della
    convocazione e del funzionamento dell’Organo di controllo stesso. Ove si renda vacante la carica di
    Presidente, l’Organo di controllo provvede alla nuova elezione in occasione della riunione
    immediatamente successiva.
  7. In caso di rinuncia o decadenza di un componente, i supplenti subentrano in ordine d’età. Nel caso in
    cui, per effetto di dimissioni o decadenza, il numero dei supplenti diminuisse, l’Assemblea Territoriale dei
    Delegati dell’Associazione provvederà alla nomina dei nuovi supplenti. I nuovi nominati scadono insieme
    con quelli in carica.
  8. La carica di componente dell’Organo di controllo è incompatibile con qualunque altra carica all’interno
    della Associazione.
  9. I componenti dell’Organo di controllo durano in carica fino al Congresso successivo e possono essere
    eletti per non più di due mandati completi o otto anni complessivi.
  10. Qualora i componenti dell’Organo di Controllo non siano eletti nell’Assemblea dei Delegati sono
    considerati invitati permanenti alle riunioni della stessa, così come lo sono anche alle riunioni del Comitato
    Direttivo.

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  1. L’Organo di controllo redige il verbale di ciascuna riunione svolta dallo stesso. Le riunioni dell’Organo
    di controllo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono
    assunte a maggioranza dei presenti.
  2. L’Organo di controllo inoltre:
     verifica periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, la gestione amministrativa dell’Associazione;
     esercita il monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta
    che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali;
     verifica la regolare tenuta delle scritture e dei documenti contabili;
     esamina il bilancio preventivo e il bilancio sociale dell’Associazione e ne riferisce per iscritto
    all’Assemblea;
     predispone una relazione annuale da presentare all’Assemblea in sede di approvazione del bilancio
    consuntivo;
     con relazione motivata, in caso di gravi e documentate irregolarità contabili o inosservanze dello
    Statuto o del Codice Etico, informa il Centro Regolatore e deferisce la questione alla Commissione
    Regionale di Garanzia, che si pronuncia entro 60 giorni.
    ART. 23

Revisione legale dei conti

Qualora vengano superati i limiti di cui all’art. 31, primo comma, del Codice del Terzo Settore, e l’Organo
di Controllo non sia interamente composto da revisori legali in possesso dei requisiti di cui all’art.2397,
l’Assemblea dei delegati nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti
nell’apposito registro.

ART. 24

Commissione di Garanzia

  1. La Commissione di Garanzia competente per la tutela dei diritti degli associati è quella Regionale.
  2. La Commissione procede, su istanza degli associati, secondo modalità stabilite da apposito regolamento
    disciplinare, a giudicare la regolarità dei comportamenti di un qualsiasi componente dell’associazione e ad
    indicare al Comitato Direttivo – cui compete il compito di deliberare – le correlative sanzioni secondo la
    seguente tipologia:
    · richiamo scritto
    · sospensione della qualifica di associato, fino a un massimo di 12 mesi;
    · sospensione dalle cariche associative fino a un massimo di 12 mesi;
    · espulsione.
  3. Avverso ai provvedimenti assunti l’associato può ricorrere alla Commissione Nazionale di Garanzia la
    cui espressione è l’ultimo grado di appello.

TITOLO V

RISORSE ECONOMICHE

ART. 25
Patrimonio

Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da:

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 contributi dei soci;
 quote associative;
 contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, Enti e istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno
di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
 contributi dall’Unione Europea e da organismi internazionali;
 donazioni o lasciti testamentari;
 erogazioni liberali da associati e da terzi;
 entrate derivanti da sponsorizzazioni;
 entrate da raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione;
 entrate derivanti da convenzioni;
 entrate derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi svolte a favore di associati e di terzi, anche
attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale e produttiva a carattere marginale, ovvero di
attività diverse ai sensi dell’Art.6 del CTS;
 contributi dalle associazioni affiliate;
 contributi delle organizzazioni ispiratrici;
 entrate derivanti da iniziative promozionali, finalizzate al proprio finanziamento, quali raccolte di
fondi, crowdfunding, feste e sottoscrizioni anche a premi;
 ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo
perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’Associazione dovrà impiegare gli
utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 26

Divieto di distribuzione degli utili

L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e
riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri
componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento
individuale del rapporto associativo.

TITOLO VI

BILANCIO E AMMINISTRAZIONE

ART. 27
Bilancio preventivo

Per ciascun esercizio finanziario, entro il 30 novembre la Presidenza predispone per l’anno successivo un
bilancio preventivo e una relazione sul programma di attività, che devono essere approvati dal Comitato
Direttivo entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce il preventivo.

ART. 28
Bilancio consuntivo

  1. L’esercizio finanziario della Associazione inizia dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
  2. Per ciascun anno solare, la Presidenza predispone un bilancio consuntivo – costituito da stato
    patrimoniale, rendiconto gestionale, in base a quanto previsto dalla normativa vigente

19

  1. È documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dalle attività di interesse
    generale.
  2. Il bilancio consuntivo, deve essere comunicato all’Organo di controllo almeno 30 giorni prima della data
    fissata per l’approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea dei Delegati, che deve avvenire entro il 30
    aprile di ogni anno. Il bilancio consuntivo insieme alla relazione dell’Organo di controllo deve rimanere
    depositato in copia presso la sede dell’Associazione durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea,
    affinché i componenti possano prenderne visione. Dopo essere stato approvato il Bilancio consuntivo
    viene depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore.
    ART. 29
    Bilancio sociale
  3. L’associazione deve redigere il proprio bilancio sociale qualora ne ricorrano le condizioni di legge.
  4. Deve altresì partecipare alla redazione del bilancio sociale della rete Auser nonché favorire, in un’attività
    coordinamento con i territori, la partecipazione allo stesso da parte di tutte le associazioni Auser operanti
    nel proprio territorio.

ART. 30
Adempimenti

  1. È fatto obbligo che i bilanci preventivi e consuntivi delle associazioni affiliate e delle strutture territoriali
    approvati dai rispettivi organismi vengano trasmessi a cura dei Presidenti alle strutture Regionali
    competenti per territorio.
  2. E’ fatto obbligo a tutte le strutture Auser e alle affiliate di base, dell’intero sistema a rete, di adottare ed
    usare esclusivamente l’applicativo informatico unico, messo a punto dalla struttura nazionale, come
    garanzia di uniformità, trasparenza, nella tenuta dei conti e delle scritture contabili, anche alla luce di
    quanto previsto dagli articoli 41 e 92 del codice del Terzo Settore, che assegna alle Reti associative un
    ruolo di monitoraggio, autocontrollo e assistenza tecnica, in grado di garantire la necessaria trasparenza e
    puntualità dell’informazione pubblica
  3. Il mancato rispetto di questa norma comporta, nei casi più gravi, il deferimento in Commissione di
    Garanzia.

ART. 31
Libri sociali

  1. L’Associazione deve tenere i libri sociali previsti dall’art. 15 del Codice del Terzo Settore.
  2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti documenti. I soci che vorranno esercitare tale diritto
    dovranno indirizzare domanda scritta e firmata al direttivo della associazione titolare dei libri. Il direttivo
    comunicherà per iscritto ai soci che ne hanno fatto richiesta le tempistiche e le modalità in cui verrà loro
    data tale possibilità. I soci che visioneranno i documenti dovranno firmare un impegno scritto attestante il
    fatto di essere consapevoli che le informazioni di cui si sta prendendo visione sono sottoposte alla tutela
    dei dati personali e che per questo motivo non potranno in alcun modo essere divulgate e che ogni
    infrazione a tale impegno comporterà l’attivazione degli organismi di garanzia.

ART. 32

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

  1. In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto al Centro
    Regolatore Auser di riferimento, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale
    del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

  1. L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

TITOLO VII

RESPONSABILITA’ E INCOMPATIBILITA’

ART. 33

Disposizioni circa la responsabilità

  1. Gli organi dirigenti dell’Associazione non rispondono delle obbligazioni assunte dai sodalizi aderenti e dalle istanze locali, territoriali e regionali, le quali rispondono ciascuna unicamente con i propri fondi e con
    i propri Organi Dirigenti.
  2. II Presidente nazionale ed i Presidenti delle associazioni regionali e territoriali, possono contrarre
    obbligazioni in nome e per conto dell’istanza da essi rappresentata nei limiti delle presunte ordinarie
    esigenze, anche sotto forma di fidi bancari e di prestiti, nonché operare l’apertura di conti correnti bancari
    e postali.
  3. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di
    rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo
    Settore o se non si prova che i terzi ne fossero a conoscenza.
    ART. 34

Conflitto di interessi e incompatibilità

  1. Le cariche di Presidente, vice Presidente, Direttore, di altro componente della Presidenza nazionale,
    regionale, territoriale e di associazione affiliata e componente del comitato direttivo sono incompatibili con
    altre cariche esecutive e/o partecipazioni economiche personali in associazioni, cooperative, società che
    intrattengono rapporti economici di acquisto e/o vendita di beni e servizi con strutture Auser.
  2. Nel pieno rispetto dei principii di autonomia ed indipendenza dalle istituzioni e dalla politica, ogni
    componente di un esecutivo delle strutture dell’Associazione (Presidente o Componente di Presidenza o
    Direttore o componente del comitato direttivo) a livello Nazionale, Regionale (e delle Province autonome
    di Trento e Bolzano), Territoriale, e delle affiliate o di un qualsiasi componente di un organismo di
    garanzia a tutti livelli è incompatibile con qualsiasi incarico esecutivo, nonché con qualsiasi incarico
    consultivo, di qualunque formazione politica a qualsiasi livello. Pertanto nel caso si riscontrasse tale
    concomitanza d’incarichi, la sospensione dagli incarichi esecutivi dell’Associazione è immediata ed
    automatica, al pari del deferimento in Commissione di Garanzia.
  3. Le medesime cariche sono altresì incompatibili con le cariche elettive ed esecutive dello Stato nonché
    delle Regioni, Province, Comuni e Circoscrizioni.
  4. L’incompatibilità opera dal momento della candidatura.
  5. Dal cessare delle condizioni che danno luogo ad incompatibilità, dopo 12 mesi l’associato sospeso può
    rientrare nei comitati direttivi dei quali faceva parte.
  6. Per tutti gli incarichi esecutivi delle strutture dell’Associazione a tutti i livelli (Presidenti e componenti di
    Presidenza) raggiunti i limiti statutari – due mandati congressuali – è prevista la decadenza automatica
    dall’incarico stesso. Pertanto è fatto obbligo a tutte le strutture di avviare le procedure di rinnovo dei
    gruppi dirigenti almeno sei mesi prima della scadenza, informando tempestivamente il proprio comitato
    direttivo.
  7. La continuazione del mandato può avvenire, solo nei casi di particolare gravità ed emergenza, solo nella
    misura massima non rinnovabile di sei mesi. Il centro regolatore di riferimento del livello superiore
    presenterà una specifica delibera di proroga che farà approvare dal proprio comitato direttivo, dandone
    immediata preventiva comunicazione al centro regolatore nazionale.

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TITOLO VIII

DISPOSIZIONI ANTIDISCRIMINATORIE

ART. 35

Politiche di genere e Pari opportunità

  1. Al fine di rendere concreta l’affermazione di una associazione di donne e di uomini nella formazione
    degli organismi dirigenti, nelle sostituzioni che negli stessi si rendano necessarie, nella distribuzione degli
    incarichi, nella rappresentanza esterna, nazionale ed internazionale, nessuno dei generi può essere
    rappresentato al di sotto del 40%.
  2. Tale norma è vincolante per l’intera Associazione, i presidenti di ogni struttura a tutti i livelli hanno la
    responsabilità della sua piena applicazione, nei termini di violazione di una norma statutaria.
  3. La norma antidiscriminatoria è altresì adottata nella composizione delle presidenze a tutti i livelli di
    struttura e deve prevedere l’alternanza di genere per le figure di presidente e vicepresidente.
  4. Pertanto, è istituito, nei centri regolatori, nazionale e regionali, l’osservatorio delle pari opportunità e
    delle politiche di genere eletto dal Comitato Direttivo di riferimento. L’osservatorio, in raccordo con la
    presidenza, si doterà di un apposito regolamento da sottoporre all’approvazione del Comitato Direttivo e
    ratificato dall’Assemblea di riferimento.
  5. L’osservatorio delle pari opportunità e delle politiche di genere contribuisce a promuovere e diffondere
    la cultura della parità di genere e mettere in atto azioni positive per promuovere la rappresentanza
    femminile negli organismi dirigenti dell’associazione e diffondere le buone pratiche e la cultura della libertà
    e dei diritti delle donne, contro gli stereotipi di genere, le molestie, lo stalking e tutti gli atti di persecuzione
    a partire dal linguaggio e dai comportamenti concreti.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 36
Rinvio

  1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle
    deliberazioni degli organi associativi, si applica lo Statuto dell’Auser nazionale e quanto previsto dal Codice
    del Terzo Settore e relativi decreti attuativi e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.
  2. In caso di difformità tra il presente Statuto e le norme statutarie dell’Auser Nazionale sono queste ad
    essere prevalenti e a trovare immediata applicazione.
  3. In merito alla disciplina fiscale, trovano applicazione le disposizioni contenute nel Titolo X del Codice
    del Terzo Settore, nonché le disposizioni del Titolo II del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato
    con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, in quanto compatibili.