di Adriano De Luna –
[ Pubblicato in Atti della XXII Tornata dello Studio Firmano per la Storia dell’Arte medica e della
Scienza. Fermo 1988]
La rubrica 55 degli Statuta Firmanorum contiene la speciale formula, riportata in volgare, che il
giudice doveva leggere agli Ebrei per il loro giuramento: “Io tale officiale di Fermo te tale giudeo
congiuro per lo nome di Dio del Cielo e ella Terra, Dio d’Israel per quello Iddio che comandò al
popolo suo d’Israel: Io son il tuo Dio che ti trassi di terra d’Egitto et di casa di servitù, per quello
Iddio che vi comandò non giurare il nome di Dio tuo a falsità etc. etc.; et se confermerai et confermi
la verità e le parole che io ti dico etc. giunga sopra di te et sopra li heredi tuoi tutte le bendizioni che
furono scritte nelli cinque libri della legge che Dio dette a Mosè sul Monte Sinai etc. etc.”
Nonostante precise norme penali sulla segregazione e repressione degli Ebrei nel territorio di
Fermo, eccezione fu fatta per il ricchissimo ebreo Emanuele di Salomone, invitato a far parte del
Consiglio di Cernita durante la signoria di Mercenario da Monteverde (1331-1340). Talmudista,
medico, astronomo e letterato, nonché smisuratamente ricco, fece prestiti considerevoli al Comune.
Numerosi correligionari lo seguirono e si stabilirono nel ghetto, tra San Bartolomeo e
Campoleggio, facendo i mercanti e i banchieri, i soli mestieri d’altronde che consentivano loro di
arricchirsi, essendo vietato per legge agli ebrei l’acquisto di terre e di mezzi di produzione.
L’otto aprile 1396 furono bandite anche a Fermo le nuove prescrizioni contro gli ebrei: dovevano
portare al petto, a destra una O chiara, e in testa un berretto giallo gli uomini e un velo giallo le
donne; non potevano entrare nel palazzo del Podestà né in quello del Capitano, a meno che non
fossero chiamati in Tribunale; durante le principali feste religiose non potevano uscire, né aprire la
porta, né affacciarsi alle finestre. (v. Azzurro, Colasanti, Lussu, Storia del Femano, vol. I, Firenze,
Marsilio, 1971)
Ma sulla condizione degli Ebrei a Fermo è necessario esaminare alcuni documenti degli Acta
Diversa che trattano dell’ intesa degli Ebrei della città di Fermo e della conversione dell’ebreo
Angelillo. Gli Acta Diversa si trovano nell’Archivio di Stato di Fermo; sono due grandi volumi,
manoscritti che riassumono la vita politica, sociale ed economica di Fermo dal 1430 al 1460.
Furono rinvenuti soltanto nel 1959 dal bibliotecario Luigi Casali tra gli antichi libri e manoscritti
del Fondo Bonaparte.
Pag. 6/a – 7/a – 8/a
Iniziamo con il primo documento tradotto in italiano.
Intesa degli Ebrei della città di Fermo
Nell’anno del Signore 1430, indizione ottava, nell’ultimo giorno del mese di Febbraio fu stipulato
un patto tra i priori e il capitano di giustizia da una parte e gli ebrei dall’altra (segue tutta la lista dei
firmatari fermani ed ebrei) i quali ultimi abitavano nel ghetto della contrada di san Bartolomeo.
Con questo patto si stabiliva che gli ebrei non potevano né direttamente né indirettamente far
prestiti per più di 22 denari per ducato al mese, pena il processo e la restituzione di tutta la quota
entro il primo mese.
Gli Ebrei erano obbligati a conservare i pegni sino ad un anno intero e, passato un anno, li
dovevano tenere per tre mesi prima di poterli rivendere. Per questi tre mesi non potevano ricevere
alcun interesse ad eccezione di un solo mese. Trascorso un anno e tre mesi, se il proprietario non
ritirava il pegno, l’ebreo poteva tenerlo o venderlo, però prima doveva avvertire pubblicamente tutti
i proprietari dei pegni ai quali era scaduto il tempo. Ugualmente agli Ebrei veniva proibito di
imporre interessi su interessi (anatocismo n.d.a.).
Detti Ebrei potevano ricevere in qualsiasi mese un solo denaro per bolognino di ciò che avevano
prestato da un ducato in giù. Tutti gli strumenti dovevano avere per gli Ebrei lo stesso valore che
per gli altri cittadini.
I soprannominati fatti avranno valore per i prestiti fututi, non per quelli passati e per la precisione
iniziando dal 1° Marzo 1430.
Il capitolo presente avrà valore per dieci anni e per più di dieci anni se non sorgerà alcuna
controversia tra le parti contraenti.
Se per caso il patto venisse sciolto, i Giudei potranno valersi delle sue clausole sino a che non
avranno recuperato il denaro prestato e quindi anche dopo la scadenza del decennio, oppure, per il
recupero del capitale potranno valersi di precedenti ordinanze non contrarie al patto attuale.
Chi contravverrà a questi patti dovrà pagare 25 libbre di danaro, di moneta corrente, ed ogni
qualvolta si verificherà la violazione del patto.
Oltre alla multa il contravventore dovrà pagare tutti i danni e le spese della parte lesa, in seguito a
decisione o di un tribunale ecclesiastico o di un tribunale laico.
Tutti firmarono concordemente, giurando che avrebbero rispettato i soprascritti patti,
impegnandosi pagare le multe e le spese in caso di violazione di essi.
Il patto fu sottoscritto dal notaio e Cancelliere Battista di Bernardo, di Fermo, dal notaio
Cristoforo Luce, giudice ordinario e segretario del governatore, e da Foschino Attendolo per
l’illustre Francesco Sforza.
Fermo 13 Marzo 1434
14 Dicembre 1449
Conversione dell’ebreo Angelillo, che si fece cristiano prendendo il nome di Raffaele.
“A gloria di Cristo, di Maria e di tutta la chiesa trionfante. Un ebreo di nome Angelillo volendo
trattenersi a Fermo e staccarsi completamente dalla fede ebraica, di sua spontanea volontà,
preparato dal venerabile maestro, professore di teologia, Raffaele di Matelica, ricevette il battesimo,
promise di vivere come vero cristiano, ricevette il nome di Raffaele ed indossò la veste candida
nella Chiesa di S. Maria della carità. Il comune di Fermo, con decreto della Cernita, promise di
donargli da 25 a 30 ducati per permettergli di comprare a Fermo o nel suo contado una casa e
deliberò di donargli per un anno intero un ducato al mese, col patto, però di curare chirurgicamente
gratis i cittadini fermani, mentre si sarebbe fatto pagare per la cura degli abitanti del contado o per i
forestieri”.
Nello stato della Chiesa l’ambito di residenza degli Ebrei viene ristretto da Pio V con la bolla
Hebreorum gens del 26 febbraio 1569 alla città di Roma e Ancona. Sisto V successivamente revoca
la disposizione, che però viene ripresa da Clemente VIII con la bolla Caeca ed obdurata del 25
febbraio 1593: gli Ebrei lasciano, quindi, tutti gli altri capoluoghi, compresi i centri minori. Nell’ex
ducato di Urbino e in quella di Ferrara è concesso loro di risiedervi dopo le devoluzioni alla Chiesa
del 1598 e 1632.
Ritornando al XIV secolo, per quanto riguarda il diritto alla cittadinanza dei giudei Bartolo,
seguito da Palazzi, Gallia, Nicolò de Tedeschi, Tartagni, Susani e in parte anche Giovanni de Luca,
“judaei habent ea quae sunt civium romanorum”.
Tutto ciò trova seguito in alcune leggi speciali come il Decreto di Bonifacio IX del 15 aprile 1402
che sancisce il diritto alla cittadinanza per gli Ebrei residenti in città.
Nell’ambito del diritto comune, vige, però, la esclusione assoluta dalla cariche pubbliche, dalle
magistrature e dalle cariche statali, nonché l’esclusione dalla prestazione del servizio militare.
Anche l’avvocatura è interdetta, forse era ammesso l’ufficio di procuratore legale.
L’ufficio di notaio era parimenti interdetto ai giudei, anche se lo storico Giovanni d’Anagni lo
ritiene possibile.
La laurea universitaria è concessa a partire dal ‘400, è limitata, però, soltanto alle scienze
mediche, ma nel ‘500 con la costituzione Cum nimis absurdum di Paolo IV (12 luglio 1555) è fatto
divieto agli Ebrei di curare i cristiani.
Sono escluse anche le onorificenze, l’ufficio tutelare e la possibilità di possedere schiavi e di
valersi di domestici cristiani. Vietate anche le relazioni sessuali miste.
Fermo vantò anche un altro illustre medico ebreo del ‘400, vero e proprio luminare, il Maestro Elia
di Sabato. Fu archiatra di pontefici e sovrani. Vedasi a tal proposito una Breve di Martino V in data
11 luglio 1424 in Archivio Diplomatico dell’Archivio di Stato di Fermo, Perg. Firm. N.1451.
Oltre alla serietà della ricerca storica l’autore non dimentica di riconoscere l’ennesimo merito al compianto direttore Luigi Casali , scopritore di documenti importanti.
Grazie. Come non ricordare il grande e indimenticabile Gigì Casali ?!